ARRIVATA LA CONVOCAZIONE DEL PREFETTO PER ESPORRE VERBALMENTE LE RAGIONI DEL SINDACATO DI POLIZIA


“Trascorsi due mesi dai due ricorsi gerarchici contro i provvedimenti del Questore di Genova che abbiamo ritenuto gravissimi perché lesivi di diritti costituzionali, il Prefetto del capoluogo ligure mi ha invitato ad esporre verbalmente la posizione del COISP. Naturalmente non posso che declinare l’invito all’incontro che, se non fosse per il rispetto dovuto al Rappresentante istituzionale, dovrei considerare irrispettoso non della mia persona o dell’Organizzazione Sindacale che rappresento, ma della delicatezza delle questioni sollevate, che concernono diritti fondamentali di tutti i cittadini, siano essi Poliziotti o meno”.

E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, ricordando che i provvedimenti del Questore di Genova vietarono non soltanto una manifestazione con dibattito da tenersi il 20 luglio 2015 in P.zza Alimonda dal titolo “L’estintore come strumento di pace”, per la quale era stato dato un preavviso di ben due (2!!) anni, ma addirittura un’iniziativa pubblicitaria, da attuarsi tramite un camioncino con sopra una “vela”, oltre che una raccolta firme per la rimozione del monumento alla memoria di Carlo Giuliani in P.zza Alimonda, espressioni queste ultime, fino a prova contraria, di legittimo e libero pensiero. “A distanza di due mesi da quegli inaccettabili divieti – scrive Maccari – ricevo una comunicazione da parte dell’Ufficio del Prefetto con cui vengo invitato ad esporre verbalmente quello che, più opportunamente, il Rappresentante del Governo avrebbe dovuto chiedermi all’epoca, data la gravità delle violazioni perpetrate in danno del COISP, ma anche di tutti coloro che non la pensano come la Questura di Genova, che a nostro parere soggiace ad una visione politico-ideologica che potrà essere, forse, in linea ed ossequiente all’attuale momento storico, ma che di sicuro difetta di obiettività, coerenza e rispetto dei fondamentali principi costituzionali”. Maccari ha risposto pertanto al Prefetto, comunicando che “…..lunedì 21 settembre non verrò a Genova, dato che non ho piacere di incontrarLa, in considerazione delle modalità odiosamente burocratiche con cui Lei ha trattato la materia.
Se è pur vero che i termini procedimentali per decidere non sono ancora spirati, va detto che il lasso di tempo inutilmente trascorso senza assumere alcuna determinazione, è espressione di un tartufiamo indigeribile. Avrei preferito, come cittadino italiano, che Lei assumesse anche una decisione di segno contrario rispetto alle nostre tesi, sarebbe stata una dimostrazione di coerenza, coraggio ed onorabilità nelle funzioni esercitate. Invece, Lei, da perfetto burocrate, ha preferito il silenzio e l’attesa. Sembra di vederla la polvere che, nelle ovattate stanze della Prefettura di Genova, si deposita sulle carte e sui faldoni, portando con sé l’oblio, furbescamente atteso. Devo dire, peraltro, che il Suo atteggiamento è stato doppiamente nefasto, avendo avuto il potere di destrutturare le mie profonde convinzioni circa l’inopportunità delle riforme che il Governo sta attuando, finalizzate alla chiusura, tra l’altro, di un certo numero di Prefetture. Infatti, se questa è la funzione dell’Istituzione che Lei rappresenta, attentissima alle forme ed ai termini procedimentali, ma pavida ed imbelle rispetto alle responsabilità decisionali su temi importantissimi, meglio sarebbe una sua totale soppressione, piuttosto che un semplice ridimensionamento di poltrone.
Lei, egregio Prefetto, avrebbe dovuto accorgersi immediatamente dell’assoluta mancanza del requisito dell’opportunità del provvedimento di divieto della manifestazione del 20 luglio ed annullarlo subito! Infatti, era sufficiente rilevare che esso si poneva in evidente contraddizione con precedenti decisioni assunte dalla medesima Questura di Genova in merito ad analoga precedente iniziativa.
In particolare, si fa riferimento a quanto contenuto in un provvedimento del Questore di Genova in data 18 luglio 2013 che, nel porre delle prescrizioni sulle modalità di svolgimento della manifestazione indetta da questa Organizzazione Sindacale per il 20 luglio 2013, nella parte motiva, evidenziava che la ragione principale delle prescrizioni (che sostanzialmente contenevano un divieto di stazionamento o avvicinamento a P.zza Alimonda) consisteva nell’avere il sig. Giuliano Giuliani ritualmente prodotto in precedenza un preavviso di manifestazione per la medesima località. Orbene, se il criterio dell’anteriorità di altro preavviso era stato ritenuto determinante dalla Questura per negare, sostanzialmente, a questa Organizzazione Sindacale il diritto a manifestare in p.zza Alimonda, non si vede perché lo stesso criterio non avrebbe dovuto trovare applicazione nel nostro caso, in cui il preavviso da parte del COISP è stato fatto a luglio del 2013, laddove il sig. Giuliani, ha presentato il suo soltanto il 14 luglio di quest’anno.
Inoltre, se Lei avesse avuto il coraggio di decidere per tempo il nostro ricorso, avrebbe potuto notare che del tutto apodittico non poteva non apparire il ragionamento fatto dalla Questura di Genova per cui il valore simbolico di p.zza Alimonda dovesse valere a favore del solo sig. Giuliani, quale esponente del “Comitato Piazza Carlo Giuliani onlus” e non della nostra Organizzazione Sindacale. Tale ragionamento, che ha condotto a preferire un soggetto (Giuliani) piuttosto che un altro (il COISP) è espressione di un pregiudizio che si potrebbe essere portati a ritenere di carattere meramente ideologico da cui la Questura di Genova è dominata, inducendola a ritenere che le motivazioni del Giuliani debbano prevalere su quelle del COISP. Intollerabile, le sarebbe dovuto apparire, se avesse avuto il coraggio di decidere con la dovuta urgenza, il giudizio di “provocatorietà” attribuito all’iniziativa di un’Organizzazione Sindacale del personale della Polizia di Stato, sulla mera base del titolo di essa, laddove nessuna valutazione in termini di disvalore è stata espressa per le motivazioni dell’altra manifestazione, quella pro-Giuliani.
Quest’ultima manifestazione, infatti, era ed è intesa ad ottenere l’intitolazione di una piazza della città di Genova ad una persona che, seppur nel rispetto che umanamente deve essere tributato alla sua scomparsa, non risulta, a nostro giudizio, essersi in vita mai distinto in nulla se non per aver tentato, per motivi ingiustificabili, di provocare lesioni o danni più gravi a dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in evidente inferiorità numerica, ed in questa circostanza aver trovato la morte, per ragioni su cui, in ogni grado di giudizio ed in ogni sede giudiziaria nazionale ed internazionale, è stata mai espressa una valutazione di responsabilità di chicchessia.
Nemmeno hanno avuto il potere di scuoterla dal Suo torpore le sicure reminiscenze di diritto costituzionale ed a rispolverare il disposto dell’art. 17 Cost. che alla libertà di riunione prescrive, quale unico limite, che esse si svolgano pacificamente e senz’armi e prevede che siano soggette a preavviso, ove si tengano in luogo pubblico”. Maccari ricorda quindi l’altro provvedimento assunto dal Questore di Genova: “Il divieto di girare con una ‘vela pubblicitaria’ e di raccogliere firme per far valere le nostre ragioni, rappresenta un vero obbrobrio giuridico, un mostro per la nostra democrazia. Evidentemente il Prefetto condivide questo abuso!”.
Maccari ricorda infatti che “l’art. 21 della Costituzione prescrive che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, senza individuare elementi limitativi di tale fondamentale libertà, se non il divieto di ledere l’altrui onore e reputazione. La libertà di manifestazione del pensiero rientra tra i “diritti inviolabili dell’uomo”, è insopprimibile e la Repubblica ha il dovere di garantirla. “La stessa Corte Costituzionale – prosegue Maccari – la definisce ‘pietra angolare dell’ordine democratico’ ‘cardine di democrazia nell’ordinamento generale’, ‘coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione’, ‘ordine dell’ordinamento democratico’ e così via. In memorabili pronunce è stato sancito che è irrilevante l’aspetto “funzionale” della libertà rispetto al pensiero, nel senso che nel nostro ordinamento l’idea, condivisibile o meno, che sta alla base di tale manifestazione è totalmente irrilevante rispetto alla libertà di esprimerlo. Il Questore di Genova quindi è giunto non a vietare una riunione, perché non di una riunione si trattava, ma la libertà di manifestazione del pensiero. Un potere, quello di conculcare tale fondamentale libertà nel nostro ordinamento, che non è riconosciuto nemmeno al giudice che può sì condannare il reo di diffamazione, ma di sicuro non può mettergli la mordacchia”. “E’ chiaro che il Prefetto – dice Maccari – a cui spetterebbe (il condizionale è d’obbligo), in qualità di rappresentante del Governo nella provincia, la “vigilanza” sugli uffici periferici dello Stato, non avrebbe dovuto tollerare che provvedimenti limitativi di diritti costituzionali di cittadini italiani, venissero adottati per motivi avulsi dalla tutela di pubblici interessi, soggiacendo ad una visione politico-ideologica, per di più in totale carenza di norme che attribuiscono il relativo potere. E’ altresì chiaro che la carenza di potere espone alla tutela risarcitoria in sede civile chi ha emanato il provvedimento non più illegittimo, bensì illecito, e chi non ha impedito tali abusi, attraverso un tempestivo annullamento di queste mostruosità”. “Questi sono i motivi per cui non verrò a Genova – conclude Maccari nella sua lettera al Prefetto -, non perderò il mio prezioso tempo ad esporre a Lei i motivi del mio ricorso e guarderò con maggior apertura mentale (questo glieLo debbo) alle prossime riforme del Governo”.

Coisp

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